Pubblicato
Gara #406
Lavori di Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N.514 Ragusa-Catania, seconda fase, Primo stralcio, (tratto A-B) e lotto n.2 (Tratto B-C) Opere stradali dalla S.S. 115 P.km 0+000, alla rotatoria sulla S.P. 4, P.km 6+263Informazioni appalto
30/01/2026
Aperta
Lavori
€ 50.734.241,01
SINATRA CARLO
Categorie merceologiche
45
-
Lavori di costruzione
Lotti
1
BA334F6EFF
F51B20001300003
Qualità prezzo
Lavori di Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N.514 Ragusa-Catania – seconda fase – Primo stralcio – (tratto A-B) e lotto n.2 (Tratto B-C) Opere stradali dalla S.S. 115 P.km 0+000, alla rotatoria sulla S.P. 4, P.km 6+263
Lavori di Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N.514 Ragusa-Catania – seconda fase – Primo stralcio – (tratto A-B) e lotto n.2 (Tratto B-C) Opere stradali dalla S.S. 115 P.km 0+000, alla rotatoria sulla S.P. 4, P.km 6+263
€ 48.330.180,95
€ 5.185.755,83
€ 2.404.060,06
Scadenze
16/03/2026 10:00
09/04/2026 10:00
09/04/2026 10:01
Avvisi pubblici
Allegati
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39.31 MB |
Chiarimenti
30/01/2026 16:33
Quesito #1
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente impresa formula la seguente richiesta di chiarimento in merito ai requisiti di capacità tecnico–professionale.
In particolare, si chiede di confermare se, ai fini della dimostrazione del requisito previsto al criterio OT.2c , possa essere ritenuto valido un Certificato di Esecuzione Lavori (CEL) – ovvero certificato di pagamento – relativo a un intervento rientrante nella categoria OG3 e superiore ad euro 25.000.000,00 eseguito da una impresa consorziata, qualora il concorrente partecipi in qualità di Consorzio Stabile.
Nello specifico, si domanda se tale esperienza possa essere utilizzata dal Consorzio Stabile attraverso il meccanismo del c.d. “cumulo alla rinfusa”, ai sensi della disciplina vigente in materia di Consorzi Stabili, senza necessità di indicare nominativamente la consorziata esecutrice quale impresa designata per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, trattandosi di requisito di qualificazione maturato all’interno della struttura consortile.
Si chiede pertanto di precisare:
se il requisito in questione possa essere soddisfatto mediante CEL maturati da singole Consorziate del Consorzio Stabile;se, in tale ipotesi, l’utilizzo del requisito sia ammesso in via generale dal Consorzio, in applicazione del principio del c.d. cumulo alla rinfusa;se sia o meno necessario indicare specificamente, in sede di offerta, la consorziata titolare del CEL quale futura esecutrice delle lavorazioni OG3.
Il presente quesito è finalizzato a garantire la corretta impostazione della partecipazione e il pieno rispetto della lex specialis di gara.
In attesa di un Vostro cortese riscontro
Cordiali saluti
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente impresa formula la seguente richiesta di chiarimento in merito ai requisiti di capacità tecnico–professionale.
In particolare, si chiede di confermare se, ai fini della dimostrazione del requisito previsto al criterio OT.2c , possa essere ritenuto valido un Certificato di Esecuzione Lavori (CEL) – ovvero certificato di pagamento – relativo a un intervento rientrante nella categoria OG3 e superiore ad euro 25.000.000,00 eseguito da una impresa consorziata, qualora il concorrente partecipi in qualità di Consorzio Stabile.
Nello specifico, si domanda se tale esperienza possa essere utilizzata dal Consorzio Stabile attraverso il meccanismo del c.d. “cumulo alla rinfusa”, ai sensi della disciplina vigente in materia di Consorzi Stabili, senza necessità di indicare nominativamente la consorziata esecutrice quale impresa designata per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, trattandosi di requisito di qualificazione maturato all’interno della struttura consortile.
Si chiede pertanto di precisare:
se il requisito in questione possa essere soddisfatto mediante CEL maturati da singole Consorziate del Consorzio Stabile;se, in tale ipotesi, l’utilizzo del requisito sia ammesso in via generale dal Consorzio, in applicazione del principio del c.d. cumulo alla rinfusa;se sia o meno necessario indicare specificamente, in sede di offerta, la consorziata titolare del CEL quale futura esecutrice delle lavorazioni OG3.
Il presente quesito è finalizzato a garantire la corretta impostazione della partecipazione e il pieno rispetto della lex specialis di gara.
In attesa di un Vostro cortese riscontro
Cordiali saluti
02/02/2026 11:16
Risposta
Risposta Quesito 1. 2 e 3
Come riportato nell’allegato “1.3 - Parametri e criteri di valutazione”, la finalità del criterio OT.2 è quella di valorizzare l’appaltatore che designerà un direttore tecnico di cantiere specifico, dotato di particolare esperienza per assolvere i compiti di organizzare ed eseguire i lavori nel rispetto delle norme contrattuali con le caratteristiche sottoindicate. Il Direttore tecnico di cantiere assumerà il ruolo di interlocutore principale dell’Amministrazione e di conseguenza della Direzione Lavori per consentire durante tutta la durata dei lavori un'attività di controllo che si pone in funzione delle specifiche del contratto d'appalto e nel rispetto delle normative sulla sicurezza dei lavoratori al fine di garantire la rispondenza dei lavori rispetto alle indicazioni del progetto esecutivo operando in sinergia con gli altri soggetti coinvolti nel processo costruttivo.
Pertanto con riferimento ai quesiti posti, non si può parlare di requisiti da soddisfare ma di offerta tecnica tradotta nella designazione di un direttore tecnico con determinati e specifiche caratteristiche che sono oggetto di valutazione e attribuzione di punteggi relativamente al tipo di rapporto con il concorrente, al titolo di studio e alla esperienza maturata.
Come riportato nell’allegato “1.3 - Parametri e criteri di valutazione”, la finalità del criterio OT.2 è quella di valorizzare l’appaltatore che designerà un direttore tecnico di cantiere specifico, dotato di particolare esperienza per assolvere i compiti di organizzare ed eseguire i lavori nel rispetto delle norme contrattuali con le caratteristiche sottoindicate. Il Direttore tecnico di cantiere assumerà il ruolo di interlocutore principale dell’Amministrazione e di conseguenza della Direzione Lavori per consentire durante tutta la durata dei lavori un'attività di controllo che si pone in funzione delle specifiche del contratto d'appalto e nel rispetto delle normative sulla sicurezza dei lavoratori al fine di garantire la rispondenza dei lavori rispetto alle indicazioni del progetto esecutivo operando in sinergia con gli altri soggetti coinvolti nel processo costruttivo.
Pertanto con riferimento ai quesiti posti, non si può parlare di requisiti da soddisfare ma di offerta tecnica tradotta nella designazione di un direttore tecnico con determinati e specifiche caratteristiche che sono oggetto di valutazione e attribuzione di punteggi relativamente al tipo di rapporto con il concorrente, al titolo di studio e alla esperienza maturata.
02/02/2026 10:36
Quesito #2
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente impresa formula la seguente richiesta di chiarimento in merito ai requisiti di capacità tecnico–professionale.
In particolare, si chiede di confermare se, ai fini della dimostrazione del requisito previsto al criterio OT.2a , possa essere ritenuto valido il rapporto con l'impresa del Direttore Tecnico della Stessa nominato e munito di Laurea in Ingegneria.
In attesa di Vostro riscontro porgiamo
Cordiali saluti
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente impresa formula la seguente richiesta di chiarimento in merito ai requisiti di capacità tecnico–professionale.
In particolare, si chiede di confermare se, ai fini della dimostrazione del requisito previsto al criterio OT.2a , possa essere ritenuto valido il rapporto con l'impresa del Direttore Tecnico della Stessa nominato e munito di Laurea in Ingegneria.
In attesa di Vostro riscontro porgiamo
Cordiali saluti
02/02/2026 11:17
Risposta
Risposta
con riferimento al quesito posto, non si può parlare di requisito da soddisfare ma di offerta tecnica tradotta nella designazione di un direttore tecnico con determinati e specifiche caratteristiche che sono oggetto di valutazione e attribuzione di punteggi relativamente al tipo di rapporto con il concorrente, al titolo di studio e alla esperienza maturata.
con riferimento al quesito posto, non si può parlare di requisito da soddisfare ma di offerta tecnica tradotta nella designazione di un direttore tecnico con determinati e specifiche caratteristiche che sono oggetto di valutazione e attribuzione di punteggi relativamente al tipo di rapporto con il concorrente, al titolo di studio e alla esperienza maturata.
02/02/2026 11:04
Quesito #3
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede un chiarimento in merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dal disciplinare di gara.
In particolare, si rileva che tra i requisiti è prevista la sola attestazione SOA per la categoria e classifica adeguata, già in possesso dell’operatore economico scrivente.
Si chiede pertanto conferma che il possesso della suddetta attestazione SOA sia da considerarsi requisito sufficiente ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria e che non sia richiesto il possesso di ulteriori requisiti
Saluti.
con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede un chiarimento in merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dal disciplinare di gara.
In particolare, si rileva che tra i requisiti è prevista la sola attestazione SOA per la categoria e classifica adeguata, già in possesso dell’operatore economico scrivente.
Si chiede pertanto conferma che il possesso della suddetta attestazione SOA sia da considerarsi requisito sufficiente ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria e che non sia richiesto il possesso di ulteriori requisiti
Saluti.
02/02/2026 11:24
Risposta
si conferma che il possesso della Attestazione SOA per la categoria e classifica adeguata, di cui all’art. 100 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, in corso di validità , come “REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” è da considerarsi requisito necessario e sufficiente;
05/02/2026 16:05
Quesito #4
In riferimento alla gara in oggetto, si formula il seguente quesito:
Al punto 3.1.2. OT.2 dell’elaborato Parametri e criteri di valutazione delle offerte viene richiesta la nomina del direttore tecnico di cantiere e di specificare il tipo di rapporto intercorrente con il concorrente (titolare, socio, dipendente a tempo indeterminato).
Con la presente, si chiede se è possibile indicare quale direttore tecnico un soggetto con contratto di collaborazione tecnico continuativa con l’impresa, in essere già prima della data di presentazione dell’offerta ed avente durata ultrannuale.
In attesa di riscontro, cordiali saluti
Al punto 3.1.2. OT.2 dell’elaborato Parametri e criteri di valutazione delle offerte viene richiesta la nomina del direttore tecnico di cantiere e di specificare il tipo di rapporto intercorrente con il concorrente (titolare, socio, dipendente a tempo indeterminato).
Con la presente, si chiede se è possibile indicare quale direttore tecnico un soggetto con contratto di collaborazione tecnico continuativa con l’impresa, in essere già prima della data di presentazione dell’offerta ed avente durata ultrannuale.
In attesa di riscontro, cordiali saluti
10/02/2026 15:27
Risposta
Riposta Il rapporto di lavoro instaurato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte tra il direttore tecnico designato per il cantiere e il concorrente può essere anche un rapporto non subordinato tra cui anche quello di “collaborazione tecnico continuativa avente durata ultrannuale”.
Si chiarisce tuttavia che per ottenere il punteggio assegnato dal sub criterio 0T. 2a occorre che il rapporto di lavoro sia di tipo subordinato con contratto a tempo indeterminato.
Si chiarisce tuttavia che per ottenere il punteggio assegnato dal sub criterio 0T. 2a occorre che il rapporto di lavoro sia di tipo subordinato con contratto a tempo indeterminato.
09/02/2026 11:17
Quesito #5
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente impresa formula la seguente richiesta di chiarimento in merito ai requisiti di capacità tecnico–professionale.
In particolare, si chiede di confermare se, ai fini dell'ottenimento del punteggio massimo del requisito previsto al criterio OT.2a - Punto n.1 , possa essere ritenuto valido un Certificato di Esecuzione Lavori (CEL) – ovvero certificato di pagamento – relativo a un intervento rientrante nella categoria OG3 e superiore ad euro 25.000.000,00 eseguito e diretto dal DIRETTORE TECNICO DELLA SOA della impresa partecipante.
In attesa di un Vostro cortese riscontro
Cordiali saluti
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente impresa formula la seguente richiesta di chiarimento in merito ai requisiti di capacità tecnico–professionale.
In particolare, si chiede di confermare se, ai fini dell'ottenimento del punteggio massimo del requisito previsto al criterio OT.2a - Punto n.1 , possa essere ritenuto valido un Certificato di Esecuzione Lavori (CEL) – ovvero certificato di pagamento – relativo a un intervento rientrante nella categoria OG3 e superiore ad euro 25.000.000,00 eseguito e diretto dal DIRETTORE TECNICO DELLA SOA della impresa partecipante.
In attesa di un Vostro cortese riscontro
Cordiali saluti
12/02/2026 12:02
Risposta
il punteggio relativo al sub-criterio OT.2a "Tipo di rapporto con l’impresa (TR)" sarà assegnato solo se il Direttore Tecnico designato per il cantiere è, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte: Titolare, socio, dipendente a tempo indeterminato dell'impresa consorziata che eseguirà i lavori ovvero del Consorzio se i lavori saranno eseguiti direttamente dallo stesso consorzio in proprio;
10/02/2026 08:54
Quesito #6
Erg. RUP,
con riferimento all’elaborato 1.3 – Parametri e criteri di valutazione delle offerte – e, specificamente, al par. 3.1.2 – OT.2 nomina di un direttore tecnico di cantiere da impiegare in cantiere – si vogliono sottoporre alla Sua attenzione i seguenti quesiti:
1) Al punto OT.2a è riportato: “la tipologia di rapporto con l'impresa, che deve sussistere al momento della presentazione dell'offerta da parte del concorrente”, al punto OT.2b, parimenti, è riportato: “il titolo di studio, che deve sussistere al momento della presentazione dell’offerta”, diversamente, e pur trattandosi dello stesso sub-criterio, al punto OT2c è riportato: “è espressa mediante l’indicazione dell’importo complessivo di un solo lavoro diretto negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara”.
Ritenendo che la discrasia evidenziata, diversa tempistica del possesso del requisito (scadenza offerta / presentazione bando) sia frutto di un mero refuso, potendo ingenerare qualche dubbia interpretazione e, conseguenzialmente, certa applicazione da parte della Commissione giudicatrice, si chiede, se trattasi di un refuso, di voler uniformare la tempistica (alla presentazione dell’offerta), ovvero confermare quanto riportato.
2) Punto OT.2c (EC): “Esperienza in cantiere di (opere) stradali è espressa mediante l’indicazione dell’importo complessivo di un solo lavoro diretto negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, con riferimento alla categoria OG3.”
a) Dato per rato che un cantiere di opere stradali è costituito, oltre dalla categoria generale prevalente OG3, da varie lavorazioni rientranti nella categorie generali o specializzate, quali a titolo meramente esemplificativo, OG4, OG10, OS10, OS12-a, OS21, etc,, si ritiene che l’importo da valutare, fermo restando che la categoria prevalente è data dalle lavorazioni di cui alla OG3, sia quello anche delle, indispensabilmente complementari, altre categorie scorporabili. Si chiede conferma al suddetto assunto.
3) Si chiede di chiarire che l’importo dei lavori contabilizzati è quello del S.A.L. o Stato Finale e, quindi al lordo, del r.a. offerto in fase di gara.
con riferimento all’elaborato 1.3 – Parametri e criteri di valutazione delle offerte – e, specificamente, al par. 3.1.2 – OT.2 nomina di un direttore tecnico di cantiere da impiegare in cantiere – si vogliono sottoporre alla Sua attenzione i seguenti quesiti:
1) Al punto OT.2a è riportato: “la tipologia di rapporto con l'impresa, che deve sussistere al momento della presentazione dell'offerta da parte del concorrente”, al punto OT.2b, parimenti, è riportato: “il titolo di studio, che deve sussistere al momento della presentazione dell’offerta”, diversamente, e pur trattandosi dello stesso sub-criterio, al punto OT2c è riportato: “è espressa mediante l’indicazione dell’importo complessivo di un solo lavoro diretto negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara”.
Ritenendo che la discrasia evidenziata, diversa tempistica del possesso del requisito (scadenza offerta / presentazione bando) sia frutto di un mero refuso, potendo ingenerare qualche dubbia interpretazione e, conseguenzialmente, certa applicazione da parte della Commissione giudicatrice, si chiede, se trattasi di un refuso, di voler uniformare la tempistica (alla presentazione dell’offerta), ovvero confermare quanto riportato.
2) Punto OT.2c (EC): “Esperienza in cantiere di (opere) stradali è espressa mediante l’indicazione dell’importo complessivo di un solo lavoro diretto negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, con riferimento alla categoria OG3.”
a) Dato per rato che un cantiere di opere stradali è costituito, oltre dalla categoria generale prevalente OG3, da varie lavorazioni rientranti nella categorie generali o specializzate, quali a titolo meramente esemplificativo, OG4, OG10, OS10, OS12-a, OS21, etc,, si ritiene che l’importo da valutare, fermo restando che la categoria prevalente è data dalle lavorazioni di cui alla OG3, sia quello anche delle, indispensabilmente complementari, altre categorie scorporabili. Si chiede conferma al suddetto assunto.
3) Si chiede di chiarire che l’importo dei lavori contabilizzati è quello del S.A.L. o Stato Finale e, quindi al lordo, del r.a. offerto in fase di gara.
12/02/2026 12:00
Risposta
risposta quesito 1: si conferma che trattasi di refuso, e si e si chiarisce che il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
===o===
Risposta quesito 2: il sub criterio di valutazione OT.2c (EC) mira a premiare l’esperienza del Direttore Tecnico di Cantiere che si misura sia sul valore economico dell’importo complessivo dell’opera diretta che sulla natura e complessità della stessa, per cui si accoglie l’osservazione del Concorrente e si stabilisce che l’importo del lavoro diretto negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte deve riguardare:
1) o una opera stradale realizzata al 100% nella sola categoria di lavoro OG3;
2) oppure una opera stradale realizzata per almeno il 50% nella categoria di lavoro OG3 e il restante 50% in altre categorie complementari ai lavori stradali, quali, oltre a quelle riportate nel bando di gara: OG8, OS10, OS12-A, OS22, OS24, OS25, OS30, anche in quelle indicate dal concorrente: OG4 “opere d’arte del sottosuolo”, OG10 “Impianti di PI”, OS21”Opere strutturali speciali”.
NOTA BENE
per non creare dubbi e incertezze alla commisione giudicatri le categorie dei lavori valutabili devono essere esplicitamente individuate nei documenti di gare
===o===
risposta quesito 3: si conferma che l’importo dei lavori contabilizzati è quello del S.A.L. o Stato Finale e, quindi al lordo, del ribasso d'asta offerto in fase di gara.
===o===
Risposta quesito 2: il sub criterio di valutazione OT.2c (EC) mira a premiare l’esperienza del Direttore Tecnico di Cantiere che si misura sia sul valore economico dell’importo complessivo dell’opera diretta che sulla natura e complessità della stessa, per cui si accoglie l’osservazione del Concorrente e si stabilisce che l’importo del lavoro diretto negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte deve riguardare:
1) o una opera stradale realizzata al 100% nella sola categoria di lavoro OG3;
2) oppure una opera stradale realizzata per almeno il 50% nella categoria di lavoro OG3 e il restante 50% in altre categorie complementari ai lavori stradali, quali, oltre a quelle riportate nel bando di gara: OG8, OS10, OS12-A, OS22, OS24, OS25, OS30, anche in quelle indicate dal concorrente: OG4 “opere d’arte del sottosuolo”, OG10 “Impianti di PI”, OS21”Opere strutturali speciali”.
NOTA BENE
per non creare dubbi e incertezze alla commisione giudicatri le categorie dei lavori valutabili devono essere esplicitamente individuate nei documenti di gare
===o===
risposta quesito 3: si conferma che l’importo dei lavori contabilizzati è quello del S.A.L. o Stato Finale e, quindi al lordo, del ribasso d'asta offerto in fase di gara.
12/02/2026 16:21
Quesito #7
Buonasera, si richiedere di conoscere in maniera inequivocabile se il Direttore Tecnico della SOA già nominato in periodo antecedente alla scadenza del bando è equiparabile alle figure "Titolare, Socio o Dipendente a tempo indeterminato" ai fini della dimostrazione del punteggio tecnico OT.2a.
Saluti
Saluti
12/02/2026 18:01
Risposta
l'impresa potrà nominare un direttore tecnico a sua scelta, indipendentemente dal tipo di rapporto con la stessa.
si chiarisce però che ai fini della attribuzione del punteggio tecnico di cui al criterio OT.2a, può essere attribuito esclusivamente se il Direttore Tecnico è "Titolare, Socio o Dipendente a tempo indeterminato" del concorrente.
si chiarisce però che ai fini della attribuzione del punteggio tecnico di cui al criterio OT.2a, può essere attribuito esclusivamente se il Direttore Tecnico è "Titolare, Socio o Dipendente a tempo indeterminato" del concorrente.
18/02/2026 10:44
Quesito #10
Buona giornata
Si chiedono gentilmente i seguenti quesiti
QUESITO N. 1
Con riferimento al criterio OT.1 “Esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria prevalente (OG3) da parte del concorrente senza subaffidamenti”, l’elaborato 1.3 “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, al paragrafo 3.1.1, specifica che: “N.B. il concorrente accompagna con una relazione descrittiva dell’offerta tecnica a corredo del “Modello Offerta Tecnica” (file .xlsx) per il criterio”. Tuttavia, la documentazione di gara non specifica per tale relazione descrittiva:
- quali siano contenuti ritenuti premianti, considerato che il punteggio è attribuito mediante formula matematica in funzione della percentuale dichiarata;
- se sia oggetto di valutazione autonoma da parte della Commissione giudicatrice, oppure se abbia funzione meramente illustrativa/giustificativa;
- se esistano limiti dimensionali (numero massimo di facciate, formato, etc.);
- se la mancata presentazione comporti l’attribuzione di punteggio pari a zero per il criterio, oppure se il punteggio venga comunque attribuito sulla base della sola percentuale dichiarata nel Modello xlsx.
Si chiede pertanto di voler chiarire in modo puntuale i contenuti minimi attesi della relazione descrittiva per OT.1, la sua eventuale rilevanza ai fini della valutazione e le conseguenze della sua mancata presentazione.
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QUESITO N. 2
Con riferimento al criterio OT.2 “Direttore tecnico da impiegare in cantiere”, l’elaborato 1.3 “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, al paragrafo 3.1.2, specifica analogamente che: “N.B. il concorrente accompagna con una relazione descrittiva dell’offerta tecnica a corredo del “Modello Offerta Tecnica” (file .xlsx) per il criterio e relativi sub criteri”. Tuttavia, la documentazione di gara non specifica per tale relazione descrittiva:
- quali siano contenuti ritenuti premianti, considerato che il punteggio è attribuito in modo tabellare;
- se sia oggetto di valutazione autonoma da parte della Commissione giudicatrice, oppure se abbia funzione meramente illustrativa/giustificativa;
- se esistano limiti dimensionali (numero massimo di facciate, formato, etc.);
- se la mancata presentazione comporti l’attribuzione di un punteggio pari a zero oppure se il punteggio venga comunque attribuito sulla base dei dati inseriti nel Modello xlsx.
Si chiede di voler indicare in maniera univoca i contenuti attesi di tale relazione, specificando se e quali elementi siano considerati premianti o rilevanti ai fini della valutazione da parte della Commissione.
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QUESITO N. 3
In riferimento al criterio OT.2 ed in particolare alla documentazione richiesta a comprova (titolo di studio, tipo di rapporto, certificato di collaudo/regolare esecuzione) di quanto dichiarato, si chiede di chiarire in quale sezione/slot della piattaforma telematica debba essere caricata.
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QUESITO N. 4
In fase di caricamento della Busta Tecnica tramite la piattaforma telematica, si rileva la presenza di diversi slot/campi di upload, tra cui in particolare si evidenziano:
- uno slot denominato “Relazione descrittiva dell’offerta tecnica”;
- uno slot denominato “Offerta tecnica”;
Si chiede di chiarire:
a) quali documenti debbano caricarsi nei suddetti spazi al fine di evitare errori di classificazione che potrebbero determinare l’esclusione ai sensi dell’art. 24 del Disciplinare.
b) dove debbano essere caricati i n.5 allegati grafici previsti per il Criterio OT.3 ovvero se questi debbano essere collazionati in unico file pdf o redatti separatamente.
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QUESITO N. 5
Con riferimento al criterio OT.4 “Possesso di certificazioni”, l’elaborato 1.3 prevede che il concorrente dichiari nel Modello Offerta Tecnica il possesso delle certificazioni e che “dovrà essere prodotta idonea documentazione in grado di dimostrare il possesso delle certificazioni richieste. In assenza di tale documentazione contrattuale non verrà assegnato alcun punteggio”.
Si chiede di chiarire se le certificazioni (o le copie conformi delle stesse) debbano essere allegate obbligatoriamente in sede di presentazione dell’offerta tecnica, pena la non attribuzione del relativo punteggio. In caso affermativo, si chiede di chiarire in quale slot della piattaforma telematica debbano essere caricate.
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QUESITO N. 6
Con riferimento alla relazione tecnico-illustrativa richiesta per il criterio OT.3, si chiede di voler precisare quali siano la dimensione minima del carattere, il font e l’interlinea da adottare.
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QUESITO N. 7
Si rileva che non sono presenti tra i documenti caricati in piattaforma telematica alcuni documenti progettuali. In particolare, si chiede gentilmente di voler rendere disponibili i seguenti elaborati:
a) SI093I-VIA-PE-EG00-INQ-RE-002-00 Piano di utilizzo delle terre e delle rocce da scavo
b) SI093I-AC-PE-GE00-GEO-RE-006-00 Addendum indagini progetto definitivo
c) SI093I-AC-PE-GE00-SIS-RE-001-03 Relazione sismica
Si chiedono gentilmente i seguenti quesiti
QUESITO N. 1
Con riferimento al criterio OT.1 “Esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria prevalente (OG3) da parte del concorrente senza subaffidamenti”, l’elaborato 1.3 “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, al paragrafo 3.1.1, specifica che: “N.B. il concorrente accompagna con una relazione descrittiva dell’offerta tecnica a corredo del “Modello Offerta Tecnica” (file .xlsx) per il criterio”. Tuttavia, la documentazione di gara non specifica per tale relazione descrittiva:
- quali siano contenuti ritenuti premianti, considerato che il punteggio è attribuito mediante formula matematica in funzione della percentuale dichiarata;
- se sia oggetto di valutazione autonoma da parte della Commissione giudicatrice, oppure se abbia funzione meramente illustrativa/giustificativa;
- se esistano limiti dimensionali (numero massimo di facciate, formato, etc.);
- se la mancata presentazione comporti l’attribuzione di punteggio pari a zero per il criterio, oppure se il punteggio venga comunque attribuito sulla base della sola percentuale dichiarata nel Modello xlsx.
Si chiede pertanto di voler chiarire in modo puntuale i contenuti minimi attesi della relazione descrittiva per OT.1, la sua eventuale rilevanza ai fini della valutazione e le conseguenze della sua mancata presentazione.
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QUESITO N. 2
Con riferimento al criterio OT.2 “Direttore tecnico da impiegare in cantiere”, l’elaborato 1.3 “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, al paragrafo 3.1.2, specifica analogamente che: “N.B. il concorrente accompagna con una relazione descrittiva dell’offerta tecnica a corredo del “Modello Offerta Tecnica” (file .xlsx) per il criterio e relativi sub criteri”. Tuttavia, la documentazione di gara non specifica per tale relazione descrittiva:
- quali siano contenuti ritenuti premianti, considerato che il punteggio è attribuito in modo tabellare;
- se sia oggetto di valutazione autonoma da parte della Commissione giudicatrice, oppure se abbia funzione meramente illustrativa/giustificativa;
- se esistano limiti dimensionali (numero massimo di facciate, formato, etc.);
- se la mancata presentazione comporti l’attribuzione di un punteggio pari a zero oppure se il punteggio venga comunque attribuito sulla base dei dati inseriti nel Modello xlsx.
Si chiede di voler indicare in maniera univoca i contenuti attesi di tale relazione, specificando se e quali elementi siano considerati premianti o rilevanti ai fini della valutazione da parte della Commissione.
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QUESITO N. 3
In riferimento al criterio OT.2 ed in particolare alla documentazione richiesta a comprova (titolo di studio, tipo di rapporto, certificato di collaudo/regolare esecuzione) di quanto dichiarato, si chiede di chiarire in quale sezione/slot della piattaforma telematica debba essere caricata.
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QUESITO N. 4
In fase di caricamento della Busta Tecnica tramite la piattaforma telematica, si rileva la presenza di diversi slot/campi di upload, tra cui in particolare si evidenziano:
- uno slot denominato “Relazione descrittiva dell’offerta tecnica”;
- uno slot denominato “Offerta tecnica”;
Si chiede di chiarire:
a) quali documenti debbano caricarsi nei suddetti spazi al fine di evitare errori di classificazione che potrebbero determinare l’esclusione ai sensi dell’art. 24 del Disciplinare.
b) dove debbano essere caricati i n.5 allegati grafici previsti per il Criterio OT.3 ovvero se questi debbano essere collazionati in unico file pdf o redatti separatamente.
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QUESITO N. 5
Con riferimento al criterio OT.4 “Possesso di certificazioni”, l’elaborato 1.3 prevede che il concorrente dichiari nel Modello Offerta Tecnica il possesso delle certificazioni e che “dovrà essere prodotta idonea documentazione in grado di dimostrare il possesso delle certificazioni richieste. In assenza di tale documentazione contrattuale non verrà assegnato alcun punteggio”.
Si chiede di chiarire se le certificazioni (o le copie conformi delle stesse) debbano essere allegate obbligatoriamente in sede di presentazione dell’offerta tecnica, pena la non attribuzione del relativo punteggio. In caso affermativo, si chiede di chiarire in quale slot della piattaforma telematica debbano essere caricate.
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QUESITO N. 6
Con riferimento alla relazione tecnico-illustrativa richiesta per il criterio OT.3, si chiede di voler precisare quali siano la dimensione minima del carattere, il font e l’interlinea da adottare.
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QUESITO N. 7
Si rileva che non sono presenti tra i documenti caricati in piattaforma telematica alcuni documenti progettuali. In particolare, si chiede gentilmente di voler rendere disponibili i seguenti elaborati:
a) SI093I-VIA-PE-EG00-INQ-RE-002-00 Piano di utilizzo delle terre e delle rocce da scavo
b) SI093I-AC-PE-GE00-GEO-RE-006-00 Addendum indagini progetto definitivo
c) SI093I-AC-PE-GE00-SIS-RE-001-03 Relazione sismica
26/02/2026 17:00
Risposta
RISPOSTA al quesito n 1
Al paragrafo o 3.1.1, dell’elaborato 1.3 “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, è inserito un N.B. col quale l'amministrazione chiede una relazione a campo libero, meramente descrittiva, non oggetto di valutazione da parte della Commissione. L’attribuzione del punteggio per il criterio OT.1 è di tipo tabellare in relazione alla percentuale dei lavori appartenenti alla categoria prevalente (OG3) eseguiti direttamente e senza subaffidamenti”, che il concorrente indica nell’offerta tecnica
RISPOSTA al quesito n 2
al paragrafo 3.1.2, dell’elaborato 1.3 “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, è inserito un N.B. col quale l'amministrazione chiede una relazione a campo libero, meramente descrittiva, non oggetto di valutazione da parte della Commissione. L’attribuzione del punteggio per il criterio OT.2 è di tipo tabellare.
RISPOSTA al quesito n 3
l'amministrazione ha predisposto nella busta tecnica uno slot denominato " eventuale altri documenti", nel quale il concorrente può caricare documenti o dichiarazioni, non inserite in altri slot. qualora la documentazione da inserire fosse composta da più elaborati, il concorrente dovrà comprimere tutti i file in un unica cartella compressa (.zip, .rar, ecc), anch'esso firmato digitalmente.
RISPOSTA al quesito n 4
relativamente agli slot presenti nella busta tecnica, si precisa quanto segue:
a)
- nello slot denominato “Relazione descrittiva dell’offerta tecnica”, vanno inserite le relazioni a campo libero, dei criteri OT.1 e OT.2 .
- nello slot denominato “Offerta tecnica”, il concorrente NON DEVE inserire propri elaborati, ma il format che la piattaforma produrrà al termine del caricamento di tutti i criteri tecnici richiesti. (format automatico). detto format, compilato a schermo sarà scaricato (download) firmato digitalmente e ricaricato (upload) in piattaforma dal concorrente.
b) n.5 allegati grafici previsti per il Criterio OT.3 dovranno essere collazionati in unico file pdf contenente gli stessi + la relazione OT.3) nello slot "relazione tecnico-illustrativa per l’elemento OT.3"
RISPOSTA al quesito n 5
come chiarito nella risposta al quesito n. 3, il concorrente caricherà nello slot denominato " eventuale altri documenti", tutta la documentazione non inserita precedentemente in altri slot. qualora la documentazione da inserire fosse composta da più elaborati, il concorrente dovrà comprimere tutti i file in un unica cartella compressa (.zip, .rar, ecc), anch'esso firmato digitalmente.
RISPOSTA al quesito n 6
Si riporta testualmente il contenuto del 2 secondo capoverso di pagina 9 dell’elaborato 1.3 “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”: La relazione dovrà essere articolata in 5 capitoli, ognuno corrispondente a quanto richiesto ai precedenti punti OT.3a-1, OT.3a-2, OT.3b-1, OT.3b-2 e OT.3c, e dovrà essere redatta in formato A4. Ciascun capitolo non potrà avere più di 4 (quattro) facciate e non più di 40 righe per facciata disposte con orientamento verticale e su unica colonna.
il concorrente potrà utilizzare, a titolo esemplificativo, carattere: Times new Roman, Arial, dimensione minima del carattere 11, interlinea quella idonea a mantenere il numero di righe massime prescritte per facciata, evitando fantasiosi caratteri grafici che se non interpretati dall'elaboratore grafico della piattaforma, renderebbero illeggibile la relazione.
RISPOSTA al quesito n 6
Si provvede a caricare gli elaborati richiesti. gli stessi sono resi disponibili nella sezione "Allegati"
Al paragrafo o 3.1.1, dell’elaborato 1.3 “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, è inserito un N.B. col quale l'amministrazione chiede una relazione a campo libero, meramente descrittiva, non oggetto di valutazione da parte della Commissione. L’attribuzione del punteggio per il criterio OT.1 è di tipo tabellare in relazione alla percentuale dei lavori appartenenti alla categoria prevalente (OG3) eseguiti direttamente e senza subaffidamenti”, che il concorrente indica nell’offerta tecnica
RISPOSTA al quesito n 2
al paragrafo 3.1.2, dell’elaborato 1.3 “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, è inserito un N.B. col quale l'amministrazione chiede una relazione a campo libero, meramente descrittiva, non oggetto di valutazione da parte della Commissione. L’attribuzione del punteggio per il criterio OT.2 è di tipo tabellare.
RISPOSTA al quesito n 3
l'amministrazione ha predisposto nella busta tecnica uno slot denominato " eventuale altri documenti", nel quale il concorrente può caricare documenti o dichiarazioni, non inserite in altri slot. qualora la documentazione da inserire fosse composta da più elaborati, il concorrente dovrà comprimere tutti i file in un unica cartella compressa (.zip, .rar, ecc), anch'esso firmato digitalmente.
RISPOSTA al quesito n 4
relativamente agli slot presenti nella busta tecnica, si precisa quanto segue:
a)
- nello slot denominato “Relazione descrittiva dell’offerta tecnica”, vanno inserite le relazioni a campo libero, dei criteri OT.1 e OT.2 .
- nello slot denominato “Offerta tecnica”, il concorrente NON DEVE inserire propri elaborati, ma il format che la piattaforma produrrà al termine del caricamento di tutti i criteri tecnici richiesti. (format automatico). detto format, compilato a schermo sarà scaricato (download) firmato digitalmente e ricaricato (upload) in piattaforma dal concorrente.
b) n.5 allegati grafici previsti per il Criterio OT.3 dovranno essere collazionati in unico file pdf contenente gli stessi + la relazione OT.3) nello slot "relazione tecnico-illustrativa per l’elemento OT.3"
RISPOSTA al quesito n 5
come chiarito nella risposta al quesito n. 3, il concorrente caricherà nello slot denominato " eventuale altri documenti", tutta la documentazione non inserita precedentemente in altri slot. qualora la documentazione da inserire fosse composta da più elaborati, il concorrente dovrà comprimere tutti i file in un unica cartella compressa (.zip, .rar, ecc), anch'esso firmato digitalmente.
RISPOSTA al quesito n 6
Si riporta testualmente il contenuto del 2 secondo capoverso di pagina 9 dell’elaborato 1.3 “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”: La relazione dovrà essere articolata in 5 capitoli, ognuno corrispondente a quanto richiesto ai precedenti punti OT.3a-1, OT.3a-2, OT.3b-1, OT.3b-2 e OT.3c, e dovrà essere redatta in formato A4. Ciascun capitolo non potrà avere più di 4 (quattro) facciate e non più di 40 righe per facciata disposte con orientamento verticale e su unica colonna.
il concorrente potrà utilizzare, a titolo esemplificativo, carattere: Times new Roman, Arial, dimensione minima del carattere 11, interlinea quella idonea a mantenere il numero di righe massime prescritte per facciata, evitando fantasiosi caratteri grafici che se non interpretati dall'elaboratore grafico della piattaforma, renderebbero illeggibile la relazione.
RISPOSTA al quesito n 6
Si provvede a caricare gli elaborati richiesti. gli stessi sono resi disponibili nella sezione "Allegati"
24/02/2026 10:35
Quesito #11
Buon giorno, si chiede di confermare se, ai fini della dimostrazione del requisito previsto al criterio OT.2c , possa essere ritenuto equiparabile un Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Committente CAS - CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, relativo a direzione operativa di lavori ricadenti nella categoria OG3 per un importo superiore ad euro 120.000.000,00 eseguito da Direttore Operativo di cantiere.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
02/03/2026 16:41
Risposta
Il punteggio da attribuire al concorrente relativamente al criterio OT.2c è valutabile solo con l'esperienza da "Direttore Tecnico".
25/02/2026 16:27
Quesito #13
Buonasera,
con il presente si richiede la messa a disposizione dei formati editabili del computo metrico estimativo e degli altri elaborati economici.
Si rimane in attesa di riscontro
Cordiali Saluti
con il presente si richiede la messa a disposizione dei formati editabili del computo metrico estimativo e degli altri elaborati economici.
Si rimane in attesa di riscontro
Cordiali Saluti
26/02/2026 15:42
Risposta
non sono nella disponibilità dell'amministrazione i files nativi digitali degli elaborati economici del progetto esecutivo.
25/02/2026 18:18
Quesito #14
Richiesta di chiarimento – Criterio di valutazione 3.1.2 OT.2
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento al criterio di valutazione 3.1.2 – OT.2 “Nomina di un direttore tecnico di cantiere da impiegare in cantiere”, si chiede un chiarimento interpretativo in merito alla corretta individuazione delle esperienze utili ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.
In particolare, si chiede se sia corretto ritenere ammissibile, ai fini della dimostrazione del requisito esperienziale richiesto, l’esecuzione di un’opera stradale realizzata per almeno il 50% nella categoria OG3 e per il restante 50% nelle seguenti categorie complementari ai lavori stradali: OS10, OS12-A, OS12-B e OS21.
Si resta in attesa di cortese riscontro, al fine di predisporre correttamente la documentazione di gara.
Distinti saluti.
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento al criterio di valutazione 3.1.2 – OT.2 “Nomina di un direttore tecnico di cantiere da impiegare in cantiere”, si chiede un chiarimento interpretativo in merito alla corretta individuazione delle esperienze utili ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.
In particolare, si chiede se sia corretto ritenere ammissibile, ai fini della dimostrazione del requisito esperienziale richiesto, l’esecuzione di un’opera stradale realizzata per almeno il 50% nella categoria OG3 e per il restante 50% nelle seguenti categorie complementari ai lavori stradali: OS10, OS12-A, OS12-B e OS21.
Si resta in attesa di cortese riscontro, al fine di predisporre correttamente la documentazione di gara.
Distinti saluti.
02/03/2026 16:41
Risposta
la risposta al quesito è già stata data da questa stazione appaltante, si prega di fare riferimento al "quesito n. 6" risposta 2.-
il sub criterio di valutazione OT.2c (EC) mira a premiare l’esperienza del Direttore Tecnico di Cantiere che si misura sia sul valore economico dell’importo complessivo dell’opera diretta che sulla natura e complessità della stessa, per cui si accoglie l’osservazione del Concorrente e si stabilisce che l’importo del lavoro diretto negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte deve riguardare:
1) o una opera stradale realizzata al 100% nella sola categoria di lavoro OG3;
2) oppure una opera stradale realizzata per almeno il 50% nella categoria di lavoro OG3 e il restante 50% in altre categorie complementari ai lavori stradali, quali, oltre a quelle riportate nel bando di gara: OG8, OS10, OS12-A, OS22, OS24, OS25, OS30, anche in quelle indicate dal concorrente: OG4 “opere d’arte del sottosuolo”, OG10 “Impianti di PI”, OS21”Opere strutturali speciali”.
NOTA BENE
per non creare dubbi e incertezze alla commisione giudicatri le categorie dei lavori valutabili devono essere esplicitamente individuate nei documenti di gare
il sub criterio di valutazione OT.2c (EC) mira a premiare l’esperienza del Direttore Tecnico di Cantiere che si misura sia sul valore economico dell’importo complessivo dell’opera diretta che sulla natura e complessità della stessa, per cui si accoglie l’osservazione del Concorrente e si stabilisce che l’importo del lavoro diretto negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte deve riguardare:
1) o una opera stradale realizzata al 100% nella sola categoria di lavoro OG3;
2) oppure una opera stradale realizzata per almeno il 50% nella categoria di lavoro OG3 e il restante 50% in altre categorie complementari ai lavori stradali, quali, oltre a quelle riportate nel bando di gara: OG8, OS10, OS12-A, OS22, OS24, OS25, OS30, anche in quelle indicate dal concorrente: OG4 “opere d’arte del sottosuolo”, OG10 “Impianti di PI”, OS21”Opere strutturali speciali”.
NOTA BENE
per non creare dubbi e incertezze alla commisione giudicatri le categorie dei lavori valutabili devono essere esplicitamente individuate nei documenti di gare
26/02/2026 13:34
Quesito #15
Buonasera, con la presente si chiede di chiarire se essendo prevista l'opzione dell'eventuale quinto d'obbligo di ulteriori € 10.105.100,01 e necessario coprire come importo della cat. prevalente OG3 € 40.113.552,81 + € 10.105.100,00 = € 50.218.652,82 OPPURE NO??
Considerato il fatto che la cauzione provvisoria è richiesta al 2% dell'importo globale stimato dell'appalto, che comprende l'opzione del quinto d'obbligo.
Certi di un Vostro celere riscontro, porgiamo distinti saluti.
Considerato il fatto che la cauzione provvisoria è richiesta al 2% dell'importo globale stimato dell'appalto, che comprende l'opzione del quinto d'obbligo.
Certi di un Vostro celere riscontro, porgiamo distinti saluti.
02/03/2026 16:42
Risposta
Così come previsto nella tabella 1 del disciplinare, il concorrente dovrà coprire come requisito gli importi in essa indicati
26/02/2026 16:40
Quesito #16
Con riferimento al chiarimento al quesito 6.
Il disciplinare di gara recita, per il Subcriterio OT.21c (EC) in maniera molto chiara ,che è premiante l’esperienza del direttore tecnico da impiegare “in cantiere di opere stradali – OG 3”. La risposta al chiarimento non solo modifica le chiare previsioni del disciplinare, ma introduce dei limiti nella valutazione della citata esperienza.
Infatti introduce il paradosso secondo il quale è spendibile per esempio, ai sensi del chiarimento dato, l’esperienza di un soggetto in un cantiere stradale da € 25.000.000 interamente in OG3 o da € 49.000.000 di cui € 25.000.000 in OG3 e non l’esperienza di un soggetto in un cantiere stradale da € 200.000.000 in cui la quota di OG3 sia di € 99.000.000 ovvero inferiore al 50% dell’importo complessivo dell’opera diretta. Tale evenienza è chiaramente in profonda contraddizione con le indicazioni del disciplinare. Si chiede rettifica e chiarimento.
Il disciplinare di gara recita, per il Subcriterio OT.21c (EC) in maniera molto chiara ,che è premiante l’esperienza del direttore tecnico da impiegare “in cantiere di opere stradali – OG 3”. La risposta al chiarimento non solo modifica le chiare previsioni del disciplinare, ma introduce dei limiti nella valutazione della citata esperienza.
Infatti introduce il paradosso secondo il quale è spendibile per esempio, ai sensi del chiarimento dato, l’esperienza di un soggetto in un cantiere stradale da € 25.000.000 interamente in OG3 o da € 49.000.000 di cui € 25.000.000 in OG3 e non l’esperienza di un soggetto in un cantiere stradale da € 200.000.000 in cui la quota di OG3 sia di € 99.000.000 ovvero inferiore al 50% dell’importo complessivo dell’opera diretta. Tale evenienza è chiaramente in profonda contraddizione con le indicazioni del disciplinare. Si chiede rettifica e chiarimento.
02/03/2026 16:42
Risposta
Ai fini dell’attribuzione del punteggio OT2c, non si rileva alcuna contraddizione col caso presentato dalla faq n. 6 nel quale sono stati riportati 2 casi, a risposta che soddisfano la richiesta di quell'operatore.
Nel caso prospettato da codesto operatore economico, (terzo caso) si conferma che è possibile coprire l’importo utilizzabile in cat. OG3, ai fini dell’attribuzione del punteggio, con un unico lavoro in detta categoria indipendentemente se la stessa fosse o meno prevalente nell’appalto originario.
Nel caso prospettato da codesto operatore economico, (terzo caso) si conferma che è possibile coprire l’importo utilizzabile in cat. OG3, ai fini dell’attribuzione del punteggio, con un unico lavoro in detta categoria indipendentemente se la stessa fosse o meno prevalente nell’appalto originario.
27/02/2026 09:51
Quesito #17
Buongiorno,
con la presente si richiede conferma circa l'equipollenza del certificato ISO 26000 al certificato SA8000 come da delibera ANAC n. 291 del 23.07.2025
Si resta in attesa di cortese riscontro.
Grazie
Cordiali saluti
con la presente si richiede conferma circa l'equipollenza del certificato ISO 26000 al certificato SA8000 come da delibera ANAC n. 291 del 23.07.2025
Si resta in attesa di cortese riscontro.
Grazie
Cordiali saluti
02/03/2026 16:42
Risposta
no, la stazione appaltante non ammetterà l'equipollenza del certificato ISO 26000 al certificato SA8000
27/02/2026 11:30
Quesito #18
Con riferimento al sub-criterio OT.2c, il quale attribuisce il punteggio in funzione dell'importo di «un solo lavoro» in categoria OG3 diretto dal Direttore Tecnico di Cantiere proposto, si chiede nel caso di lavori eseguiti nell'ambito di un unico Contratto di Accordo Quadro cat.OG3 se possono cumularsi gli importi di ogni singolo contratto applicativo eseguito nell'ambito dell'AQ per raggiungere le soglie di importo premianti stabilite nel disciplinare.
02/03/2026 16:43
Risposta
no. il sub-criterio OT.2c, attribuisce il punteggio in funzione dell'importo di «un solo lavoro» in categoria OG3 diretto dal Direttore Tecnico di Cantiere proposto non in caso di accordo quadro con diversi contratti attuativi.
27/02/2026 11:58
Quesito #20
Con riferimento al Disciplinare di gara, art. 11 - "Garanzia provvisoria", si fa presente che il 2% del valore complessivo dell'appalto risulta essere pari a 1.212.612,00 e non pari a 1.212.621,00. Si prega di confermare che l'importo indicato nella lex specialis è un refuso.
02/03/2026 16:43
Risposta
trattasi di banale refuso dovuto a inversione di numero
03/03/2026 18:49
Quesito #22
Nel caso di partecipazione di un consorzio stabile ai sensi dell’art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, si chiede di voler confermare che, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dal criterio “OT.4 – Possesso di certificazioni”, sia sufficiente il possesso delle certificazioni ISO in capo al Consorzio, in quanto soggetto concorrente, e che non sia pertanto richiesto il possesso delle medesime certificazioni in capo alle consorziate designate quali esecutrici.
12/03/2026 12:43
Risposta
RISPOSTA
Per l’attribuzione del punteggio premiale “OT.4 – Possesso di certificazioni”, il consorzio stabile concorrente, non esecutore diretto dei lavori, non puo usare il possesso di certificazioni proprie o di consorziate che NON eseguono il lavoro. Il criterio di valutazione premia le caratteristiche dell’operatore che eseguirà la prestazione. Il punteggio che attribuisce il criterio OT4 non può basarsi su caratteristiche organizzative ne tantomeno etiche-reputazionali di operatori economici che non parteciperanno all’esecuzione dell’appalto e non può premiare un’organizzazione che non inciderà sull’esecuzione del contratto.
Per l’attribuzione del punteggio premiale “OT.4 – Possesso di certificazioni”, il consorzio stabile concorrente, non esecutore diretto dei lavori, non puo usare il possesso di certificazioni proprie o di consorziate che NON eseguono il lavoro. Il criterio di valutazione premia le caratteristiche dell’operatore che eseguirà la prestazione. Il punteggio che attribuisce il criterio OT4 non può basarsi su caratteristiche organizzative ne tantomeno etiche-reputazionali di operatori economici che non parteciperanno all’esecuzione dell’appalto e non può premiare un’organizzazione che non inciderà sull’esecuzione del contratto.
03/03/2026 18:51
Quesito #23
Si chiede di voler confermare che tutte le certificazioni ISO previste dal criterio “OT.4 – Possesso di certificazioni” possano essere oggetto di avvalimento premiale, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.
12/03/2026 09:49
Risposta
RISPOSTA
Non tutte le certificazioni previste dal criterio “OT.4 – Possesso di certificazioni” possano essere oggetto di avvalimento premiale. Alcune possono esserlo a condizione che l’avvalimento non sia meramente “cartolare”; il contratto di avvalimento, ad esempio nel caso della ISO 37001 gestione della sicurezza stradale, deve indicare nel dettaglio quale personale, quali risorse organizzative, quali strumenti di controllo e gestione, l’impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente alfine di dimostrare un effettivo coinvolgimento dell’impresa ausiliaria nell’esecuzione dei lavori. Altre certificazioni NON possono essere oggetto di avvalimento premiale in quanto attengono alle caratteristiche etiche e sociale dell’operatore economico.
Si riporta di seguito una tabella dove sono indicate le certificazioni previste dal criterio “OT.4 con la indicazione delle certificazioni ammesse e NON ammesse ad avvalimento.
ISO 45001
Sistema di gestione salute e sicurezza dei lavoratori
requisito tecnico-organizzativo relativo ai processi produttivi.
ammesso con avvalimento operativo
ISO 39001
Sistema di gestione della sicurezza stradale
requisito tecnico-organizzativo relativo alla gestione delle attività operative.
ammesso con avvalimento operativo
ISO 14001
Sistema di gestione ambientale
caratteristica organizzativa e identitaria dell’operatore economico
non ammesso
ISO 37001
Sistema anticorruzione
caratteristica etica e reputazionale dell’operatore economico
non ammesso
SA 8000
Responsabilità sociale d’impresa
caratteristica etica e sociale dell’operatore economico
non ammesso
Non tutte le certificazioni previste dal criterio “OT.4 – Possesso di certificazioni” possano essere oggetto di avvalimento premiale. Alcune possono esserlo a condizione che l’avvalimento non sia meramente “cartolare”; il contratto di avvalimento, ad esempio nel caso della ISO 37001 gestione della sicurezza stradale, deve indicare nel dettaglio quale personale, quali risorse organizzative, quali strumenti di controllo e gestione, l’impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente alfine di dimostrare un effettivo coinvolgimento dell’impresa ausiliaria nell’esecuzione dei lavori. Altre certificazioni NON possono essere oggetto di avvalimento premiale in quanto attengono alle caratteristiche etiche e sociale dell’operatore economico.
Si riporta di seguito una tabella dove sono indicate le certificazioni previste dal criterio “OT.4 con la indicazione delle certificazioni ammesse e NON ammesse ad avvalimento.
ISO 45001
Sistema di gestione salute e sicurezza dei lavoratori
requisito tecnico-organizzativo relativo ai processi produttivi.
ammesso con avvalimento operativo
ISO 39001
Sistema di gestione della sicurezza stradale
requisito tecnico-organizzativo relativo alla gestione delle attività operative.
ammesso con avvalimento operativo
ISO 14001
Sistema di gestione ambientale
caratteristica organizzativa e identitaria dell’operatore economico
non ammesso
ISO 37001
Sistema anticorruzione
caratteristica etica e reputazionale dell’operatore economico
non ammesso
SA 8000
Responsabilità sociale d’impresa
caratteristica etica e sociale dell’operatore economico
non ammesso
03/03/2026 18:56
Quesito #24
Considerato che il criterio “O.T.1 – Esecuzione lavori senza il ricorso a subaffidamenti” fa riferimento a quote di subappalto esplicitate nella categoria prevalente OG3, si chiede di voler chiarire con quali modalità debba essere resa la dichiarazione relativa al subappalto nella documentazione amministrativa (DGUE e relativa modulistica), al fine di evitare un’anticipazione del contenuto dell’offerta tecnica.
10/03/2026 09:14
Risposta
Il concorrente non è tenuto a indicare la percentuale di lavorazioni da subappaltare nel DGUE o nel Modello Integrativo; è pertanto sufficiente indicare le lavorazioni che si intendono riservare al subappalto. In alternativa, il concorrente potrà dichiarare che il subappalto sarà eventualmente richiesto “nei limiti e nella misura indicati al criterio OT.1 dell’offerta tecnica”.
09/03/2026 16:36
Quesito #25
Si conferma che i lavori rientranti nella categoria OS25 sono interamente subappaltabili?
Sempre con riferimento al subappalto, a pagina 19 viene sottolineato il fatto che: “relativamente alla categoria prevalente OG3, si raccomanda di controllare la corrispondenza della percentuale di riserva di subappalto con la percentuale inserita nell’offerta tecnica per il criterio OT.1”. Ottemperando a tale richiesta le imprese di fatto rivelerebbero già in fase di apertura delle buste amministrative l’offerta tecnica relativa al criterio indicato. Si chiedono chiarimenti
Sempre con riferimento al subappalto, a pagina 19 viene sottolineato il fatto che: “relativamente alla categoria prevalente OG3, si raccomanda di controllare la corrispondenza della percentuale di riserva di subappalto con la percentuale inserita nell’offerta tecnica per il criterio OT.1”. Ottemperando a tale richiesta le imprese di fatto rivelerebbero già in fase di apertura delle buste amministrative l’offerta tecnica relativa al criterio indicato. Si chiedono chiarimenti
10/03/2026 09:13
Risposta
Risposta 1
La categoria OS25 è subappaltabile al 100% ad impresa qualificata, in questo caso la categoria prevalente posseduta dal concorrente deve coprire l’intero appalto (al netto delle altre categorie eventualmente coperte con requisito posseduto).
Risposta 2
la riserva di subappalto per la categoria prevalente OG3, da dichiarare nel DGUE o nel Modello Integrativo, Va fatta in maniera coerente con quanto o per quali lavorazioni l'operatore ritiene di utilizzare l'istituto. Tale riserva è necessaria perché è quella che permetterà alla stazione appaltante di autorizzare il subappalto in caso di aggiudicazione.
Il concorrente non è tenuto a indicare la percentuale di lavorazioni da subappaltare nel DGUE o nel Modello Integrativo; è pertanto sufficiente indicare le lavorazioni che si intendono riservare al subappalto. In alternativa, il concorrente potrà dichiarare che il subappalto sarà eventualmente richiesto “nei limiti e nella misura indicati al criterio OT.1 dell’offerta tecnica”.
La categoria OS25 è subappaltabile al 100% ad impresa qualificata, in questo caso la categoria prevalente posseduta dal concorrente deve coprire l’intero appalto (al netto delle altre categorie eventualmente coperte con requisito posseduto).
Risposta 2
la riserva di subappalto per la categoria prevalente OG3, da dichiarare nel DGUE o nel Modello Integrativo, Va fatta in maniera coerente con quanto o per quali lavorazioni l'operatore ritiene di utilizzare l'istituto. Tale riserva è necessaria perché è quella che permetterà alla stazione appaltante di autorizzare il subappalto in caso di aggiudicazione.
Il concorrente non è tenuto a indicare la percentuale di lavorazioni da subappaltare nel DGUE o nel Modello Integrativo; è pertanto sufficiente indicare le lavorazioni che si intendono riservare al subappalto. In alternativa, il concorrente potrà dichiarare che il subappalto sarà eventualmente richiesto “nei limiti e nella misura indicati al criterio OT.1 dell’offerta tecnica”.
12/03/2026 10:01
Quesito #26
Con la presente si chiede:
Il criterio O.T.2 prevede l'attribuzione di un punteggio compreso tra 1 e 2, determinato in base ai lavori precedentemente eseguiti dal Direttore Tecnico di Cantiere (sia esso amministratore, socio, direttore tecnico o dipendente a tempo indeterminato). Il medesimo criterio assegna inoltre 2 punti qualora il Direttore Tecnico sia in possesso del titolo di Architetto, Ingegnere o titolo equipollente (Perito Edile o Geometra).
In riferimento al titolo di studio richiesto, si prega di confermare se l’attribuzione dei 2 punti sia prevista anche nel caso in cui il tecnico sia in possesso del diploma di Geometra
Il criterio O.T.2 prevede l'attribuzione di un punteggio compreso tra 1 e 2, determinato in base ai lavori precedentemente eseguiti dal Direttore Tecnico di Cantiere (sia esso amministratore, socio, direttore tecnico o dipendente a tempo indeterminato). Il medesimo criterio assegna inoltre 2 punti qualora il Direttore Tecnico sia in possesso del titolo di Architetto, Ingegnere o titolo equipollente (Perito Edile o Geometra).
In riferimento al titolo di studio richiesto, si prega di confermare se l’attribuzione dei 2 punti sia prevista anche nel caso in cui il tecnico sia in possesso del diploma di Geometra
16/03/2026 12:40
Risposta
RISPOSTA
Il diploma di Geometra o di Perito Edile è un titolo di istruzione secondaria superiore, mentre la laurea breve (oggi laurea triennale) in ingegneria o architettura è un titolo universitario. I due titoli appartengono quindi a livelli diversi del sistema di istruzione e non sono equipollenti.
Pertanto se il direttore tecnico e in possesso del solo diploma di Geometra o di Perito Edile non verra attribuito alcun punteggio per il sub Crireto OT 2.b “titolo di studio”
Il diploma di Geometra o di Perito Edile è un titolo di istruzione secondaria superiore, mentre la laurea breve (oggi laurea triennale) in ingegneria o architettura è un titolo universitario. I due titoli appartengono quindi a livelli diversi del sistema di istruzione e non sono equipollenti.
Pertanto se il direttore tecnico e in possesso del solo diploma di Geometra o di Perito Edile non verra attribuito alcun punteggio per il sub Crireto OT 2.b “titolo di studio”