Pubblicato
Gara #406
Lavori di Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N.514 Ragusa-Catania, seconda fase, Primo stralcio, (tratto A-B) e lotto n.2 (Tratto B-C) Opere stradali dalla S.S. 115 P.km 0+000, alla rotatoria sulla S.P. 4, P.km 6+263Informazioni appalto
30/01/2026
Aperta
Lavori
€ 50.525.500,04
SINATRA CARLO
Categorie merceologiche
45
-
Lavori di costruzione
Lotti
1
BA334F6EFF
F51B20001300003
Qualità prezzo
Lavori di Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N.514 Ragusa-Catania – seconda fase – Primo stralcio – (tratto A-B) e lotto n.2 (Tratto B-C) Opere stradali dalla S.S. 115 P.km 0+000, alla rotatoria sulla S.P. 4, P.km 6+263
Lavori di Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N.514 Ragusa-Catania – seconda fase – Primo stralcio – (tratto A-B) e lotto n.2 (Tratto B-C) Opere stradali dalla S.S. 115 P.km 0+000, alla rotatoria sulla S.P. 4, P.km 6+263
€ 48.330.180,95
€ 5.185.755,83
€ 2.195.319,09
Scadenze
06/03/2026 10:00
24/03/2026 10:00
24/03/2026 10:01
Allegati
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Chiarimenti
30/01/2026 16:33
Quesito #1
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente impresa formula la seguente richiesta di chiarimento in merito ai requisiti di capacità tecnico–professionale.
In particolare, si chiede di confermare se, ai fini della dimostrazione del requisito previsto al criterio OT.2c , possa essere ritenuto valido un Certificato di Esecuzione Lavori (CEL) – ovvero certificato di pagamento – relativo a un intervento rientrante nella categoria OG3 e superiore ad euro 25.000.000,00 eseguito da una impresa consorziata, qualora il concorrente partecipi in qualità di Consorzio Stabile.
Nello specifico, si domanda se tale esperienza possa essere utilizzata dal Consorzio Stabile attraverso il meccanismo del c.d. “cumulo alla rinfusa”, ai sensi della disciplina vigente in materia di Consorzi Stabili, senza necessità di indicare nominativamente la consorziata esecutrice quale impresa designata per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, trattandosi di requisito di qualificazione maturato all’interno della struttura consortile.
Si chiede pertanto di precisare:
se il requisito in questione possa essere soddisfatto mediante CEL maturati da singole Consorziate del Consorzio Stabile;se, in tale ipotesi, l’utilizzo del requisito sia ammesso in via generale dal Consorzio, in applicazione del principio del c.d. cumulo alla rinfusa;se sia o meno necessario indicare specificamente, in sede di offerta, la consorziata titolare del CEL quale futura esecutrice delle lavorazioni OG3.
Il presente quesito è finalizzato a garantire la corretta impostazione della partecipazione e il pieno rispetto della lex specialis di gara.
In attesa di un Vostro cortese riscontro
Cordiali saluti
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente impresa formula la seguente richiesta di chiarimento in merito ai requisiti di capacità tecnico–professionale.
In particolare, si chiede di confermare se, ai fini della dimostrazione del requisito previsto al criterio OT.2c , possa essere ritenuto valido un Certificato di Esecuzione Lavori (CEL) – ovvero certificato di pagamento – relativo a un intervento rientrante nella categoria OG3 e superiore ad euro 25.000.000,00 eseguito da una impresa consorziata, qualora il concorrente partecipi in qualità di Consorzio Stabile.
Nello specifico, si domanda se tale esperienza possa essere utilizzata dal Consorzio Stabile attraverso il meccanismo del c.d. “cumulo alla rinfusa”, ai sensi della disciplina vigente in materia di Consorzi Stabili, senza necessità di indicare nominativamente la consorziata esecutrice quale impresa designata per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, trattandosi di requisito di qualificazione maturato all’interno della struttura consortile.
Si chiede pertanto di precisare:
se il requisito in questione possa essere soddisfatto mediante CEL maturati da singole Consorziate del Consorzio Stabile;se, in tale ipotesi, l’utilizzo del requisito sia ammesso in via generale dal Consorzio, in applicazione del principio del c.d. cumulo alla rinfusa;se sia o meno necessario indicare specificamente, in sede di offerta, la consorziata titolare del CEL quale futura esecutrice delle lavorazioni OG3.
Il presente quesito è finalizzato a garantire la corretta impostazione della partecipazione e il pieno rispetto della lex specialis di gara.
In attesa di un Vostro cortese riscontro
Cordiali saluti
02/02/2026 11:16
Risposta
Risposta Quesito 1. 2 e 3
Come riportato nell’allegato “1.3 - Parametri e criteri di valutazione”, la finalità del criterio OT.2 è quella di valorizzare l’appaltatore che designerà un direttore tecnico di cantiere specifico, dotato di particolare esperienza per assolvere i compiti di organizzare ed eseguire i lavori nel rispetto delle norme contrattuali con le caratteristiche sottoindicate. Il Direttore tecnico di cantiere assumerà il ruolo di interlocutore principale dell’Amministrazione e di conseguenza della Direzione Lavori per consentire durante tutta la durata dei lavori un'attività di controllo che si pone in funzione delle specifiche del contratto d'appalto e nel rispetto delle normative sulla sicurezza dei lavoratori al fine di garantire la rispondenza dei lavori rispetto alle indicazioni del progetto esecutivo operando in sinergia con gli altri soggetti coinvolti nel processo costruttivo.
Pertanto con riferimento ai quesiti posti, non si può parlare di requisiti da soddisfare ma di offerta tecnica tradotta nella designazione di un direttore tecnico con determinati e specifiche caratteristiche che sono oggetto di valutazione e attribuzione di punteggi relativamente al tipo di rapporto con il concorrente, al titolo di studio e alla esperienza maturata.
Come riportato nell’allegato “1.3 - Parametri e criteri di valutazione”, la finalità del criterio OT.2 è quella di valorizzare l’appaltatore che designerà un direttore tecnico di cantiere specifico, dotato di particolare esperienza per assolvere i compiti di organizzare ed eseguire i lavori nel rispetto delle norme contrattuali con le caratteristiche sottoindicate. Il Direttore tecnico di cantiere assumerà il ruolo di interlocutore principale dell’Amministrazione e di conseguenza della Direzione Lavori per consentire durante tutta la durata dei lavori un'attività di controllo che si pone in funzione delle specifiche del contratto d'appalto e nel rispetto delle normative sulla sicurezza dei lavoratori al fine di garantire la rispondenza dei lavori rispetto alle indicazioni del progetto esecutivo operando in sinergia con gli altri soggetti coinvolti nel processo costruttivo.
Pertanto con riferimento ai quesiti posti, non si può parlare di requisiti da soddisfare ma di offerta tecnica tradotta nella designazione di un direttore tecnico con determinati e specifiche caratteristiche che sono oggetto di valutazione e attribuzione di punteggi relativamente al tipo di rapporto con il concorrente, al titolo di studio e alla esperienza maturata.
02/02/2026 10:36
Quesito #2
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente impresa formula la seguente richiesta di chiarimento in merito ai requisiti di capacità tecnico–professionale.
In particolare, si chiede di confermare se, ai fini della dimostrazione del requisito previsto al criterio OT.2a , possa essere ritenuto valido il rapporto con l'impresa del Direttore Tecnico della Stessa nominato e munito di Laurea in Ingegneria.
In attesa di Vostro riscontro porgiamo
Cordiali saluti
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente impresa formula la seguente richiesta di chiarimento in merito ai requisiti di capacità tecnico–professionale.
In particolare, si chiede di confermare se, ai fini della dimostrazione del requisito previsto al criterio OT.2a , possa essere ritenuto valido il rapporto con l'impresa del Direttore Tecnico della Stessa nominato e munito di Laurea in Ingegneria.
In attesa di Vostro riscontro porgiamo
Cordiali saluti
02/02/2026 11:17
Risposta
Risposta
con riferimento al quesito posto, non si può parlare di requisito da soddisfare ma di offerta tecnica tradotta nella designazione di un direttore tecnico con determinati e specifiche caratteristiche che sono oggetto di valutazione e attribuzione di punteggi relativamente al tipo di rapporto con il concorrente, al titolo di studio e alla esperienza maturata.
con riferimento al quesito posto, non si può parlare di requisito da soddisfare ma di offerta tecnica tradotta nella designazione di un direttore tecnico con determinati e specifiche caratteristiche che sono oggetto di valutazione e attribuzione di punteggi relativamente al tipo di rapporto con il concorrente, al titolo di studio e alla esperienza maturata.
02/02/2026 11:04
Quesito #3
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede un chiarimento in merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dal disciplinare di gara.
In particolare, si rileva che tra i requisiti è prevista la sola attestazione SOA per la categoria e classifica adeguata, già in possesso dell’operatore economico scrivente.
Si chiede pertanto conferma che il possesso della suddetta attestazione SOA sia da considerarsi requisito sufficiente ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria e che non sia richiesto il possesso di ulteriori requisiti
Saluti.
con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede un chiarimento in merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dal disciplinare di gara.
In particolare, si rileva che tra i requisiti è prevista la sola attestazione SOA per la categoria e classifica adeguata, già in possesso dell’operatore economico scrivente.
Si chiede pertanto conferma che il possesso della suddetta attestazione SOA sia da considerarsi requisito sufficiente ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria e che non sia richiesto il possesso di ulteriori requisiti
Saluti.
02/02/2026 11:24
Risposta
si conferma che il possesso della Attestazione SOA per la categoria e classifica adeguata, di cui all’art. 100 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, in corso di validità , come “REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” è da considerarsi requisito necessario e sufficiente;